Biometria e videosorveglianza contro l’assenteismo nella PA

Biometria e videosorveglianza contro l’assenteismo nella PA

Biometria e videosorveglianza contro l’assenteismo nella PA

Il DDL concretezza, approvato dal Parlamento Italiano nella prima metà di giugno 2019, ha introdotto una radicale innovazione nella Pubblica Amministrazione: per contrastare l’assenteismo si stabilisce infatti che è ora possibile fare uso di “sistemi di verifica con biometria dell’identità e di videosorveglianza degli accessi, in sostituzione dei tradizionali sistemi di rilevazione automatica, oggi in ampio uso. Il tema è descritto nelle sue conseguenze nel seguente articolo a firma di Federico Leone, esperto di GDPR, data protection, security, organizzazione, progetti europei; collaboratore della Cattedra di Filosofia del Diritto della Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica di Piacenza su temi di data protection; esperto di blockchain in relazione al GDPR; coautore del quaderno “Bitcoin e Criptovalute (Maggioli Editore) e autore di “Privacy Europea, Sicurezza Pubblica ed Antiterrorismo nelle Infrastrutture Critiche” (Diploma d’Onore al Concorso Letterario Milano International 2017).


Il DDL concretezza, approvato dal Parlamento Italiano nella prima metà di giugno 2019, ha introdotto un’importante e radicale innovazione nella Pubblica Amministrazione: per contrastare l’assenteismo l’Art. 2 stabilisce che ”Ai fini della verifica dell’osservanza dell’orario di lavoro” è ora possibile fare uso di “sistemi di verifica biometrica dell’identità e di videosorveglianza degli accessi, in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica, attualmente in uso, nel rispetto dei princìpi di proporzionalità, non eccedenza e gradualità sanciti dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del principio di proporzionalità previsto dall’articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”.
Ad ottobre 2018 il Garante per la Protezione dei Dati Personali aveva dato parere favorevole al provvedimento ricordando però che tra le parole “videosorveglianza” e “biometria” avrebbe preferito l’uso della “o” e non della “e”, evidenziando il principio di proporzionalità in questo ambito della Pubblica Amministrazione. In sostanza, il Garante avrebbe voluto un’introduzione più graduale e progressiva nell’uso di tecnologie per sostituire il c.d. “cartellino” personale e non cedibile nella pubblica amministrazione (“ed è proprio sul “non cedibile”, che purtroppo in passato si è posta la questione che con questa legge si intende risolvere in maniera radicale).

Ma analizziamo alcune parole chiave utilizzate nel nuovo testo di legge.

La verifica biometrica dell’identità: cos’è esattamente? ll riconoscimento biometrico è uno specifico utilizzo dell’informatica e della tecnologia che consente di identificare una persona in base ad alcune sue caratteristiche principali, fisiologiche e/o di comportamento. Tale tecnologia è basata su un sistema hardware, capace di acquisire dati, il quale viene integrato con un software che, per il tramite di algoritmi, effettua analisi dei detti dati e ricostruisce l’identità di una persona e, quindi, consente di riconoscerla o comunque identificarla da una massa indistinta di individui. È, quindi, una metodologia particolarmente “identificante”, molto più penetrante e inequivocabile rispetto ad una “strong autentication”. Appare chiara, pertanto, la differenza con i classici sistemi di riconoscimento basati su ID utente e password. Quelli basati sulla biometria sono sistemi che consentono di stabilire l’identità e l’unicità di una persona. Con userID e password in realtà si sa solo che una persona possiede le informazioni per accedere ad un servizio o un’app, senza definire chi sia la persona che “sta usando” tali informazioni di accesso.

biometria

La videosorveglianza: è una tecnologia ampiamente conosciuta, regolata da un provvedimento del Garante del 2010 (quindi non molto recente), che regola l’utilizzo di telecamere che visualizzano e/o registrano immagini in movimento.

All’interno della Pubblica amministrazione, ambito nel quale si applica la norma, la categoria di lavoratori esclusi dalla riforma in questione riguarda solo il personale docente nelle scuole di qualsiasi ordine e grado, eccezione fatta per i dirigenti scolastici ai quali invece la riforma si applica.

La biometria cosa prende in esame? Essa utilizza e riconosce le caratteristiche fisiologiche dell’essere umano: le impronte digitali, l’altezza, il peso, il colore e dimensione dell’iride, la retina, la sagoma della mano e delle vene in essa contenute, la forma dell’orecchio, la fisionomia del volto. Inoltre, la biometria riconosce anche le caratteristiche comportamentali, quali l’impronta vocale, la scrittura, lo stile di battitura sulla tastiera, i movimenti del corpo, lo stile e l’andamento della camminata.

Questi dati sono “altamente identificanti” e per natura caratterizzati da relativa immutabilità.

Poco dopo l’impronta digitale sono cresciuti notevolmente i sistemi di riconoscimento biometrico basati sulla scansione dell’iride. Attualmente sono probabilmente ritenuti i più affidabili sia per la verifica di una identità che per l’identificazione di una persona perché l’acquisizione della rappresentazione dettagliata della porzione colorata dell’occhio dà come esito un codice univoco per ogni singolo individuo e ne consente quindi il riconoscimento.

Esistono oggi telecamere capaci di riconoscere una persona anche se ha cambiato il proprio look o addirittura se è invecchiata/cresciuta/ingrassata/dimagrita (per intenderci, esistono telecamere con riconoscimento biometrico capaci non solo di riconoscere un volto, ma anche di calcolare l’invecchiamento del volto e riconoscere un viso umano dopo svariati anni di distanza dal primo tracciamento, anche se con barba e/o pettinatura differenti, occhiali, make up, cappello, tatuaggi più recenti, etc.).

Tale riforma proietta le PA italiane in uno scenario di modernizzazione dei sistemi di identificazione delle persone, aprendo opportunità e sviluppi ulteriori, che favoriscono una maggiore usabilità e vanno oltre il controllo delle presenze, permettendo ad esempio di integrarsi con soluzioni di sicurezza fisica più avanzate e poco invasive. Apre inoltre nuove opportunità per solution provider e aziende di tecnologia, consulenti e formatori, professionisti quali avvocati e consulenti del lavoro. In ultima analisi, va detto che tale riforma si inserisce in un progetto più ampio, di ricambio generazionale, per la forza lavoro nella Pubblica Amministrazione, creando migliaia di nuovi posti di lavoro per giovani, i quali per natura sono più avvezzi e meno “scandalizzati” dall’uso di tecnologie in quanto nativi digitali. Pertanto, dal mio punto di vista, questa scelta del Parlamento è da applaudire, se gestita correttamente nei confronti dei lavoratori e di quelli che verranno assunti.

A cura di:

Federico Leone

(Per ulteriori informazioni sul tema scrivere a: fl@biomethics.com)